Amministrazione di sostegno
- 22.12.2015
- Giusy De Giovanni
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L’amministrazione di sostegno è (così come lo sono l’inabilitazione e l’interdizione) un istituto di protezione, per coloro i quali siano: dichiarati soggetti deboli e non siano capaci di svolgere totalmente o parzialmente le funzioni della vita quotidiana.
Tale figura è introdotta con la legge del 09/01/2004 n ° 6 , ispirandosi alle leggi francesi e tedesche del 01/01/1992 sull’ assistenza all’ incapace.
“La legge italiana tutela le persone prive, tutte o in parte, di autonomie nelle azioni quotidiane”.
L’amministratore di sostegno perciò deve aiutare il soggetto affidatogli, dove il giudice rileva mancanza di autonomia, svolgendo funzioni di rappresentanza e/o assistenza.
Il soggetto che beneficia del sostegno è appunto definito “beneficiario” e sono: anziani, portatori di handicap, paranoici, schizofrenici, Alzheimer, affetti da morbo di Parkinson, individui soggetti a lunghe degenze ospedaliere etc.
Un soggetto affetto soltanto da deficit fisico, può scegliere se usufruire di : un amministratore di sostegno, di una procura o di un mandato.
Come di sceglie un amministratore di sostegno?
L’incarico dell’amministratore di sostegno può essere a tempo determinato o indeterminato. Il giudice lo nomina e ne controlla l’operato, il decreto nomina dell’amministratore deve essere comunicato dal cancelliere nel registro delle amministrazioni di sostegno e poi comunicato entro 10 giorni all’ ufficiale, affinché lo annoti a margine dell’atto di nascita. Esiste anche il caso in cui il soggetto in previsione di un’eventuale incapacità designa con atto scritto a autenticato dal notaio chi si dovrà prender cura del suddetto. Il giudice se reputa idonea la persona scelta, può applicarne le volontà e designare.
Chi richiede l’amministratore di sostegno?
Egli può essere richiesto innanzitutto dall’ incapace stesso oppure da: convivente, coniuge, parenti stretti e affini, tutore, curatore e pubblico ministero.
Quali sono gli atti compiuti dal beneficiario?
• Capacità di agire
• Gestione del proprio patrimonio
• Può fare testamento (tranne i minori, gli interdetti di mente e gli incapaci naturali art. 591 del C.C.)
• Non può donare beni a meno che non abbia solo infermità fisica art. 774
• Può sposarsi art. 85 C.C.
Se l’amministratore di sostegno compie atti violando le norme di legge, non attendendosi alle direttive del giudice tutelare, questi possono essere annullati.
Categories: Normative, Social Woman
Tags: amministrazione, diritto privato, incapace, sostegno