Reato: quando ci si allontana da un soggetto incapace
- 23.10.2016
- Giusy De Giovanni
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L’Art. 591 del Codice Penale afferma che chiunque abbandoni un individuo minore di quattordici anni, incapace per malattia di mente o corpo, vecchiaia o per altra causa, di provvedere a se stesso, è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni. La pena va considerata allo stesso modo per chi abbandona un minore di diciotto anni all’estero, affidato per motivi di lavoro. Se il minore dal fatto che sussiste arreca lesioni personali, la pena aumenta da uno a sei anni di reclusione, se il minore o l’incapace muoiono (sempre come conseguenza del fatto che sussiste) vi è una reclusione prevista dai tre agli otto anni.
Ovvio è che il reato non è commesso solo per l’ allontanamento, ma il soggetto passivo deve anche trovarsi in una situazione di abbandono d’azzardo in cui si metta in pericolo l’incolumità dello stesso.
Le pene aumentano nel caso in cui il fatto di abbandono sia commesso dal genitore, dall’adottante, dal tutore, dal figlio (o dall’adottato), dal coniuge. Reo di tale delitto è quindi chi non si prende cura o chi ha custodia del soggetto passivo. L’obbligo di cura può essere imposto dalla legge (genitori, insegnanti, tutori) o da un contratto (infermieri, baby sitter, bagnini).
Tale norma è creata al fine di tutelare la vita e l’incolumità pubblica dei soggetti dichiarati deboli o incapaci di provvedere a se stessi. Simili per reato sono le omissioni di soccorso o il delitto di omessa solidarietà.
Numerose sono le sentenze che fanno riferimento a tale reato. Tra le più recenti si possono leggere la Cass. N. 10994/2013 o la Cass. N.19476/2010.
Fate attenzione nel prendervi cura di un soggetto debole. Le responsabilità nei confronti di un figlio o di un genitore, non sono molto diverse dalle responsabilità morali e legislative che possono derivare nei confronti di un soggetto “estraneo” al nostro nucleo familiare. Con la vita non si gioca!!!
Categories: Normative, Social Woman