La Filiazione
- 17.11.2015
- Giusy De Giovanni
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Si distingue la filiazione legittima dalla filiazione naturale a seconda se i figli siano nati o meno fuori dal matrimonio. Secondo l’art. 250 c.c., i figli sono riconosciuti da entrambi i genitori o da una dichiarazione giudiziale di paternità e maternità secondo l’art. 269 c.c. Con la nascita ogni figlio acquista il diritto al mantenimento, all’istruzione e all’educazione. Ogni figlio è uguale e ha pari dignità e diritti di fronte la legge.
I figli naturali possono essere o meno riconoscibili , poiché ad es. i figli nati da genitori con rapporto di parentela (incesto) non possono essere riconosciuti, a meno che non vi sia una sentenza di un giudice, legge 219/2012 art. 251. Il rapporto di filiazione può iniziare anche con l’adozione. Un genitore purchè attesti che il figlio sia proprio deve, sotto il profilo delle capacità, aver compiuto 16 anni.
Vi sono quindi diversi status di filiazione:
• Figlio legittimo: quando è riconosciuto il concepimento del marito legittimo dalla donna che ha partorito, vi è matrimonio e concepimento in costanza di matrimonio (180 gg o meno, dalla celebrazione del matrimonio, senza disconoscerne la paternità e non oltre i 300 dallo scioglimento del rito secondo l’art 232 c.c.). La legittimità è provata da: cognome del padre, adempimenti obblighi paterni, la fama e la prova ematologica.
• Figlio adulterino: può essere riconosciuto quando vi sia il consenso dell’altro coniuge e dei figli legittimi, già presenti, con un età superiore ai 16 anni;
• Figlio adottivo
• Figlio naturale: riconosciuto: ha stessa quota ereditaria dei figli legittimi, un figlio naturale riconosciuto secondo l’istituto di legittimazione acquista lo status di figlio legittimo per: susseguente matrimonio dei genitori o per provvedimento dal giudice;
• Figlio naturale: non riconosciuto ma riconoscibile : il più delle volte porta il cognome materno ma una volta riconosciuto può decidere di cambiare il cognome con quello paterno, da maggiorenne. Se il soggetto in questione è minorenne può essere riconosciuto previa sentenza di un giudice;
• Figlio naturale non riconoscibile: incesto, come già citato sopra.
In materia di procreazione medicalmente assistita invece lo stato riconosce la fecondazione artificiale omologa: ovvero quella fecondazione di cui il materiale biologico appartiene alla coppia stessa, legge del 19 febbraio 2004.
Categories: Normative, Social Woman
Tags: diritto privato, famiglia, filiazione, genitore